Niente imposte in Italia se il dipendente risiede fiscalmente all’estero
![CDATA[L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 6 del 17 gennaio 2025, ha reso noto che, se un lavoratore ha la residenza fiscale all’estero e svolge la sua attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato esclusivamente nello Stato straniero (nel caso in esame in Lussemburgo) le imposte dovranno essere versate unicamente in tale Paese e non anche in Italia. Quanto detto trova riscontro sia nell’art. 23, c. 1, lett. C) del TUIR, sia nell’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Lussemburgo. Lo stesso soggetto ha chiesto all’Agenzia delle entrate dove deve versate le imposte relative anche a una SRLS costituita in Italia, di cui è unico socio e amministratore, a cui dedicherà circa il 20-25% del suo tempo, per svolgere l’attività (esclusivamente in Italia) di brokeraggio assicurativo. La risposta a tale interrogativo è che le imposte per tale attività dovranno essere versate solo in Italia, dato che la sede della società è nel nostro Paese, a nulla rilevando che la residenza fiscale del socio unico e amministratore sia all’estero (combinato disposto artt. 73, c. 1, lett. A), 81 e 83 del TUIR). La potestà impositiva italiana trova conforto anche nell’art. 7 della Convenzione contro le doppie imposizioni. In breve, se la Società è fiscalmente residente in Italia e viene svolta l’attività esclusivamente sul territorio italiano, senza una stabile organizzazione all’estero, i redditi alla stessa imputabili sono soggetti a tassazione soltanto nel nostro Paese.]]
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 6 del 17 gennaio 2025, ha reso noto che, se un lavoratore ha la residenza fiscale all’estero e svolge la sua attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato esclusivamente nello Stato straniero (nel caso in esame in Lussemburgo) le imposte dovranno essere versate unicamente in tale Paese e non anche in Italia.
Quanto detto trova riscontro sia nell’art. 23, c. 1, lett. C) del TUIR, sia nell’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Lussemburgo.
Lo stesso soggetto ha chiesto all’Agenzia delle entrate dove deve versate le imposte relative anche a una SRLS costituita in Italia, di cui è unico socio e amministratore, a cui dedicherà circa il 20-25% del suo tempo, per svolgere l’attività (esclusivamente in Italia) di brokeraggio assicurativo.
La risposta a tale interrogativo è che le imposte per tale attività dovranno essere versate solo in Italia, dato che la sede della società è nel nostro Paese, a nulla rilevando che la residenza fiscale del socio unico e amministratore sia all’estero (combinato disposto artt. 73, c. 1, lett. A), 81 e 83 del TUIR). La potestà impositiva italiana trova conforto anche nell’art. 7 della Convenzione contro le doppie imposizioni.
In breve, se la Società è fiscalmente residente in Italia e viene svolta l’attività esclusivamente sul territorio italiano, senza una stabile organizzazione all’estero, i redditi alla stessa imputabili sono soggetti a tassazione soltanto nel nostro Paese.]]
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