Per Milano è esclusa la nullità dei mutui garantiti da MCC
Non può pertanto affermarsi la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme imperative a presidio della corretta erogazione del credito, generandosi in caso di mancato rispetto delle relative norme una pretesa risarcitoria nei confronti dell’istituto di credito, azionabile anche dalla Curatela. Trib. Milano, 16 maggio 2024 In uno dei primi interventi sul tema […] L'articolo Per Milano è esclusa la nullità dei mutui garantiti da MCC proviene da Iusletter.
Non può pertanto affermarsi la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme imperative a presidio della corretta erogazione del credito, generandosi in caso di mancato rispetto delle relative norme una pretesa risarcitoria nei confronti dell’istituto di credito, azionabile anche dalla Curatela.
Trib. Milano, 16 maggio 2024
In uno dei primi interventi sul tema della asserita nullità per contrarietà a norme imperative dei contratti di mutuo garantiti dal Fondo di Garanzia gestito da MCC, il Tribunale di Milano ha accolto l’opposizione allo stato passivo presentata da una Banca che vedeva ammesso il proprio credito a titolo di indebito oggettivo, quale ripetizione dell’importo erogato alla società poi in liquidazione giudiziale e non restituito, con esclusione della possibilità di dare ingresso all’intervento di garanzia da parte del Fondo Pubblico.
In particolare, il Giudice Delegato rilevava la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme relative alla corretta erogazione del credito, in quanto al momento dell’istruttoria in ordine alla concessione del contratto di mutuo emergevano indici sintomatici dello stato di insolvenza che dovevano impedire all’istituto di credito di concludere positivamente l’istruttoria, nonché la nullità dell’operazione nel suo complesso in quanto volta a perseguire interessi non meritevoli di tutela.
Contro tale esclusione, la banca proponeva opposizione allo stato passivo, che è stata pienamente accolta dal Tribunale di Milano.
In particolare, richiamando alcuni principi recentemente ribaditi dalla Suprema Corte, viene precisato nella pronuncia come la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, soprattutto quando la violazione diretta del precetto eluso non sia a propria volta sanzionata dalla nullità. Tali principi risultano affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione, in occasione dell’esame della questione in materia di superamento dei limiti di finanziabilità relativi al mutuo fondiario.
Nel caso di specie, la Liquidazione Giudiziale aveva eccepito la violazione dell’art. 13 del d.l. n. 23/2020 (c.d. “Decreto liquidità”), il cui scopo era quello di assicurare, durante il periodo di emergenza pandemica, la necessaria liquidità alle imprese colpite dalla epidemia da Covid-19.
Ebbene, la comminatoria di nullità del contratto di mutuo per i motivi indicati dalla procedura, peraltro in assenza di una specifica previsione in tal senso, verrebbe a confliggere in modo evidente con la ratio della normativa, in quanto imporrebbe la restituzione immediata delle somme erogate, frustrando la finalità di sostegno finanziario alle imprese in crisi di liquidità durante l’emergenza pandemica.
Inoltre, quanto alla presunta violazione delle norme imperative a presidio della corretta erogazione del credito, il Tribunale riprende la distinzione tra norme di validità e norme di condotta, ricordando come solo la violazione delle prime possa comportare nullità.
In caso di mancato rispetto delle norme imperative a presidio della corretta erogazione del credito, non è possibile dichiarare la nullità del contratto di mutuo, generandosi solamente una pretesa risarcitoria nei confronti dell’istituto di credito.
A conferma di tale conclusione, viene richiamata la disciplina del sovraindebitamento laddove il legislatore, pur considerando l’ipotesi di violazione del merito creditizio, non fa discendere da tale violazione la nullità del contratto di mutuo, ma sanziona il comportamento dell’istituto di credito privandolo di un rimedio processuale volto a contestare la convenienza del proprio trattamento sia nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia nel concordato minore (cfr. rispettivamente artt. 69, comma 2 e 80, comma 4 CCII).
L'articolo Per Milano è esclusa la nullità dei mutui garantiti da MCC proviene da Iusletter.
What's Your Reaction?