In servizio nella PA fino a 70 anni: pronte le direttive ministeriali

Direttiva pensione a 70 anni nella PA: non decide il dipendente pubblico ma lo propone la sua amministrazione, e solo a chi vanta performance ottimali.

Jan 23, 2025 - 09:36
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In servizio nella PA fino a 70 anni: pronte le direttive ministeriali

La possibilità di trattenere in servizio i dipendenti pubblici fino a 70 anni nel limite del 10% delle facoltà assunzionali, introdotta dalla Manovra 2025, non prevede che il lavoratore debba presentare alcuna domanda.

Sono le pubbliche amministrazioni a dover valutare eventuali esigenze funzionali e individuare le persone a cui proporre di restare al lavoro anche dopo aver raggiunto l’età pensionabile; il dipendente deve poi esprimere il suo consenso o diniego. E il criterio per selezionare il personale a cui presentare la proposta è la valutazione delle performance, che deve essere ottima o eccellente.

Sono queste le indicazioni operative fornite dal Ministero della Pubblica Amministrazione, tramite specifica direttiva di attuazione della nuova procedura di cui al comma 165 della legge 207/2024 consente alle pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio il personale fino ai 70 anni di età.

Trattenimento in servizio nella PA: limiti e regole

Il trattenimento in servizio può essere previsto per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili. Sono esclusi da questa disposizione legislativa il personale della Magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria), le Forze Armate, le Forze di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La base di calcolo da considerare per l’individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie” derivanti dal turn-over e da eventuali autorizzazioni ad assumere previste da specifiche misure normative: lo specifica la direttiva della Funzione Pubblica.

I criteri per selezionare il personale

La formulazione della norma, si legge nel documento di prassi, non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio. Né ipotizza, in alcun modo, la possibilità di una presentazione da parte sua di richieste o istanze in tal senso. Solo la parte datoriale ha il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio.

In secondo luogo, questa possibilità è condizionata alla valutazione del merito, nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance almeno ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento). Infine, i trattenimento in servizio è condizionato alla disponibilità dell’interessato.

La procedura da seguire

Le amministrazioni devono muoversi nel seguente modo:

  1. stabilire la sussistenza e la “dimensione” delle esigenze funzionali sopra indicate, entro il limite massimo del 10% del turn -over;
  2. valutare la durata di tale esigenza;
  3. all’esito di tale valutazione, individuare il personale a cui chiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio.

Durata e mansioni

La legge non prevede una durata minima, che dovrà quindi essere commisurata, caso per caso, in termini congruenti all’esigenza che si intende affrontare attraverso tale istituto e comunque auspicabilmente in misura adeguata a preservare la continuità gestionale ed evitare frammentazioni (non inferiore, ad esempio, ad un anno).

Il personale individuato per il trattenimento in servizio può essere adibito ad un incarico anche diverso da quello svolto fino alla data prevista per la cessazione dal servizio, purché riconducibile alle ipotesi previste dalla nuova legge.

Coordinamento con altre norme

Il ministero chiarisce che questa nuova opzione di trattenimento in servizio non è cumulabile con quella già prevista dal DL 105/2023 (articolo 11, comma 1), che riguarda i dirigenti generali anche apicali: il personale trattenuto in servizio in base a questa normativa non può essere destinatario di ulteriore provvedimento analogo ai sensi della disciplina introdotta dalla Manovra 2025.

Infine, viene chiarita una norma di coordinamento con le nuove regole che dal 2025 equiparano il limite ordinamentale all’età per la pensione di vecchiaia.

«Restano confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dalle amministrazioni per i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione alla data del 31 dicembre 2024, cioè in presenza del previgente limite ordinamentale di 65 anni di età».

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