Assegno ordinario di invalidità e pensione indiretta: più semplice ottenere i requisiti
L’INPS aggiorna le modalità di calcolo dei requisiti contributivi per valorizzare la contribuzione accreditata in diverse gestioni previdenziali.
Con il messaggio n. 246 del 22 gennaio 2025, l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti in merito ai criteri di accertamento del requisito contributivo per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità (AOI) e della pensione indiretta a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in presenza di contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
La nuova modalità di calcolo agevola i lavoratori con carriere frammentate tra gestioni diverse, garantendo loro maggiori opportunità di accedere all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione indiretta. Restano comunque in vigore le istruzioni precedenti, salvo quanto modificato dal nuovo messaggio.
Valorizzazione delle posizioni assicurative multiple
Il messaggio modifica parzialmente quanto indicato nel messaggio n. 1256 del 2024, recependo le interpretazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha sottolineato la necessità di favorire il computo unitario delle contribuzioni accreditate in diverse gestioni previdenziali, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.
La nuova interpretazione riguarda l’articolo 16 della legge n. 233/1990 (che disciplina il calcolo pro quota delle prestazioni), l’articolo 4 della legge n. 222/1984 e l’articolo 22 della legge n. 903/1965 (che fissano i requisiti contributivi per l’accesso all’assegno ordinario di invalidità e alla pensione indiretta: cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui tre anni maturati nel quinquennio precedente la domanda o il decesso del dante causa).
Si amplia così le possibilità per i lavoratori con posizioni assicurative maturate sia nel FPLD sia nelle Gestioni autonome, consentendo di valorizzare l’intero percorso contributivo ai fini del riconoscimento delle prestazioni.
Nuove regole per il calcolo dei requisiti contributivi
Alla luce delle nuove indicazioni, i contributi accreditati sia nel FPLD sia nelle Gestioni autonome concorrono al soddisfacimento del requisito dei cinque anni di assicurazione e contribuzione (di cui tre nel quinquennio precedente la domanda o il decesso).
La collocazione temporale dei contributi non è quindi più un vincolo: il totale delle contribuzioni accreditate, ovunque collocate, è ora rilevante per il calcolo del requisito. Questa disposizione si applica qualora il lavoratore richieda l’erogazione della prestazione a carico di una delle Gestioni autonome.
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