Listing Act: Consultazione ESMA sulle modifiche a MAR e MiFID II

di Sara Gionta Compliance Specialist Il 12 dicembre 2024 l’ESMA ha avviato una consultazione pubblica relativa alle modifiche al Regolamento 596/2014 sugli abusi di mercato (di seguito “MAR”) e alla Direttiva 2014/65/EU sul mercato degli strumenti finanziari (di seguito “MiFID II”) introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2809 (“Listing Act”), al fine di garantire che il quadro normativo dell’UE promuova un migliore accesso ai mercati dei capitali, in particolare le PMI.In particolare, la bozza di Regolamento posta in consultazione fornisce precisazioni in merito a:L’elenco non esaustivo degli eventi o circostanze finali nei processi prolungati e, per ciascun evento o circostanza, del momento in cui devono essere comunicate le informazioni privilegiate;L’elenco non esaustivo delle situazioni in cui vi è contrasto tra le informazioni privilegiate da ritardare e le ultime informazioni comunicate al pubblico;Le sedi di negoziazione con attività transfrontaliera superiore al 50%, insieme al fatturato azionario degli ultimi quattro anni, per aiutare a identificare quelle che saranno soggette al Cross Market Order Book Mechanism.Relativamente al primo punto, L’ESMA ha raggruppato i processi prolungati in (i) processi interni dell’emittente; (ii) processi che coinvolgono l’emittente e un’altra parte; e (iii) processi che coinvolgono un’autorità pubblica. Per quanto riguarda ciascuna categoria di processi, l’ESMA ha elaborato principi per identificare il momento di divulgazione che sono stati seguiti per i processi prolungati specifici elencati nell’allegato I dell’atto delegato proposto. Tali principi saranno validi per gli emittenti ogni volta che valuteranno il momento di divulgazione per i processi prolungati che non sono inclusi nell’elenco proposto. Per quanto concerne il secondo punto, vengono specificate le categorie di annuncio pubblico o altro tipo di comunicazione, che includono comunicazioni e comunicati stampa sul sito web dell’emittente o sui social media, pre-close call, comunicazioni nel contesto dell’assemblea degli azionisti, pubblicità e documenti normativi, nonché interviste pubbliche, roadshow, podcast, altri eventi pubblici e qualsiasi altra comunicazione sullo stesso argomento.Con riferimento alla MiFID II, invece, le proposte dell’ESMA riguardano gli atti delegati che la Commissione dovrebbe adottare in merito ai requisiti necessari affinché un MTF o un segmento di esso possa essere registrato come mercato di crescita per le PMI (SME GM). L’obiettivo del technical advice, infatti, dovrebbe essere quello di garantire che tali requisiti mantengano elevati livelli di protezione degli investitori e di fiducia nei mercati di crescita per le PMI, riducendo al minimo gli oneri amministrativi per gli emittenti su tali mercati.La bozza di regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del l’Unione europea.  La chiusura della consultazione è prevista per  il 13 febbraio 2025. Qui il documento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram Whatsapp Is

Jan 21, 2025 - 23:40
 0
Listing Act: Consultazione ESMA sulle modifiche a MAR e MiFID II

di Sara Gionta

Compliance Specialist

Il 12 dicembre 2024 l’ESMA ha avviato una consultazione pubblica relativa alle modifiche al Regolamento 596/2014 sugli abusi di mercato (di seguito “MAR”) e alla Direttiva 2014/65/EU sul mercato degli strumenti finanziari (di seguito “MiFID II”) introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2809 (“Listing Act”), al fine di garantire che il quadro normativo dell’UE promuova un migliore accesso ai mercati dei capitali, in particolare le PMI.

In particolare, la bozza di Regolamento posta in consultazione fornisce precisazioni in merito a:

  • L’elenco non esaustivo degli eventi o circostanze finali nei processi prolungati e, per ciascun evento o circostanza, del momento in cui devono essere comunicate le informazioni privilegiate;
  • L’elenco non esaustivo delle situazioni in cui vi è contrasto tra le informazioni privilegiate da ritardare e le ultime informazioni comunicate al pubblico;
  • Le sedi di negoziazione con attività transfrontaliera superiore al 50%, insieme al fatturato azionario degli ultimi quattro anni, per aiutare a identificare quelle che saranno soggette al Cross Market Order Book Mechanism.

Relativamente al primo punto, L’ESMA ha raggruppato i processi prolungati in (i) processi interni dell’emittente; (ii) processi che coinvolgono l’emittente e un’altra parte; e (iii) processi che coinvolgono un’autorità pubblica. Per quanto riguarda ciascuna categoria di processi, l’ESMA ha elaborato principi per identificare il momento di divulgazione che sono stati seguiti per i processi prolungati specifici elencati nell’allegato I dell’atto delegato proposto. Tali principi saranno validi per gli emittenti ogni volta che valuteranno il momento di divulgazione per i processi prolungati che non sono inclusi nell’elenco proposto. Per quanto concerne il secondo punto, vengono specificate le categorie di annuncio pubblico o altro tipo di comunicazione, che includono comunicazioni e comunicati stampa sul sito web dell’emittente o sui social media, pre-close call, comunicazioni nel contesto dell’assemblea degli azionisti, pubblicità e documenti normativi, nonché interviste pubbliche, roadshow, podcast, altri eventi pubblici e qualsiasi altra comunicazione sullo stesso argomento.

Con riferimento alla MiFID II, invece, le proposte dell’ESMA riguardano gli atti delegati che la Commissione dovrebbe adottare in merito ai requisiti necessari affinché un MTF o un segmento di esso possa essere registrato come mercato di crescita per le PMI (SME GM). L’obiettivo del technical advice, infatti, dovrebbe essere quello di garantire che tali requisiti mantengano elevati livelli di protezione degli investitori e di fiducia nei mercati di crescita per le PMI, riducendo al minimo gli oneri amministrativi per gli emittenti su tali mercati.

La bozza di regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del l’Unione europea.  La chiusura della consultazione è prevista per  il 13 febbraio 2025.

Seguici sui social:

The post Listing Act: Consultazione ESMA sulle modifiche a MAR e MiFID II first appeared on Diritto del Risparmio.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow