Chi sono i soggetti obbligati a redigere la Certificazione unica?

La Certificazione Unica (modello CU 2025), è uno dei documenti fiscali fondamentali ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti. E’ un documento che attesta i redditi derivati dal lavoro dipendente. Il datore di lavoro è obbligato secondo la norma italiana a rilasciare a tutti i suoi lavoratori dipendenti […] L'articolo Chi sono i soggetti obbligati a redigere la Certificazione unica? proviene da Fiscomania.

Jan 23, 2025 - 14:55
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Chi sono i soggetti obbligati a redigere la Certificazione unica?

La Certificazione Unica (modello CU 2025), è uno dei documenti fiscali fondamentali ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti. E’ un documento che attesta i redditi derivati dal lavoro dipendente. Il datore di lavoro è obbligato secondo la norma italiana a rilasciare a tutti i suoi lavoratori dipendenti questo documento che riporta i dati relativi ai redditi erogati. Per quanto riguarda i pensionati, viene rilasciata dall’ente previdenziale INPS.

E’ un modello certificativo che, i sostituti d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, rilasciano ai percipienti per attestare:

  • Dati fiscali;
  • Dati previdenziali ed assistenziali.

Questo documento deve essere rilasciato al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 17 marzo 2025, (il 16 marzo cade di domenica), sempre entro tale data, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2025.

Per maggiori informazioni: “Certificazione unica: scadenze, istruzioni”. Detto questo vediamo chi sono i soggetti obbligati al rilascio di questo documento.


Termini di presentazione

Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 17 marzo 2025 (16 marzo cade di domenica), (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

Il sostituto d’imposta che nell’anno ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Modello 730/2025 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3). entro i seguenti termini:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la consegna, entro lo stesso termine, delle buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).

Certificazione unica 2025

E’ un documento che attesta quali sono stati i redditi percepiti dal dipendente in un dato anno, ed è di fatto un obbligo da parte del datore di lavoro presentare questa documentazione al dipendente, avvalendosi eventualmente di intermediari abilitati.

I sostituti di imposta, ovvero i datori di lavoro, dovranno certificare in questo modo i redditi del lavoro dipendente autonomo o assimilato dei propri collaboratori, e sono coinvolti in questo adempimento i seguenti soggetti:

  • Chi ha effettuato ritenute alla fonte;
  • Chi ha versato somme sotto forma di misure previdenziali e assistenziali;
  • Chi ha versato premi assicurativi INAIL;
  • Chi ha versato somme di denaro relative ai contributi previdenziali;
  • I sostituti di imposta privati o le amministrazioni.

Quest’anno a causa della riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ed in particolare a seguito della entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari non sono più dovute per le certificazione uniche dei compensi per i forfettari.

I soggetti obbligati al rilascio

I soggetti obbligati al rilascio sono indicati di seguito e sono quelli per i quali, l’art. 23 del DPR n. 600/73 riconosce con la qualifica di “sostituto di imposta“, più altre situazioni dove il soggetto che eroga il reddito è comunque chiamato ad effettuare una ritenute al prestatore.

Soggetti obbligati

Più in particolare, si tratta dei seguenti soggetti:

  • Persone fisiche che esercitano arti o professioni in contabilità semplificata;
  • Persone fisiche che esercitano attività commerciali o artigianali in contabilità semplificata;
  • Aziende familiari se l’attività è esercitata in società;
  • Condomini;
  • Società di capitali (SPA, SRL, SAPA, società cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • Società di persone (società semplici, SNC, SAS) residenti nel territorio dello Stato;
  • Enti commerciali equiparati alle società di capitali. Si tratta di enti pubblici e privati che hanno per oggetto attività commerciali residenti nel territorio dello Stato;
  • Enti non commerciali. Regioni, Province e Comuni non aventi per oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali;
  • Amministrazioni dello Stato;
  • Associazioni non riconosciute, consorzi ed aziende speciali di cui agli art. 22 e 23 della Legge n. 142/90;
  • Società ed enti di ogni tipo, con e senza personalità giuridica, non residenti nel territorio italiano;
  • Società di armamento residenti nel territorio italiano;
  • Società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • Associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio italiano;
  • Curatori fallimentari e commissari liquidatori;
  • Eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto;
  • Soggetti residenti che effettuano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (contratti di locazione abitativa di durata non superiore a 30 giorni), ovvero qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi operando in qualità di sostituto di imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni.

Quali compensi presuppongono la predisposizione e l’invio della Certificazione unica?

Sono tenuti alla predisposizione ed all’invio del modello i soggetti che abbiamo precedentemente individuato, qualora nel periodo di imposta abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. In particolare si tratta delle seguenti fattispecie:

  • Redditi di lavoro dipendente, ritenuta di cui all’art. 23 DPR n. 600/73;
  • Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ritenuta di cui all’art. 24 DPR n. 600/73;
  • Reddito derivante da lavoro autonomo o su altri redditi, ritenuta di cui all’art. 25 DPR n. 600/73;
  • Provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, di commercio e di procacciamento d’affari, con ritenuta di cui all’art. 25-bis DPR n. 600/73;
  • Corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, con ritenuta di cui all’art. 25-ter DPR n. 600/73;
  • Comensi corrisposti a raccoglitori occasionali di tartufi, con ritenuta di cui all’art. 25-quater DPR n. 600/73;
  • Compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato, con ritenute di cui all’art. 29 DPR n. 600/73;
  • Partecipazioni agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di SPA, SAPA, SRL, redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali e processi. Ritenuta di cui all’art. 33, comma 4, DPR n. 42/88;
  • Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, con ritenuta di cui all’art. 21, co. 15, Legge n. 449/97;
  • Somme erogate a seguito di procedure di esproprio. Ritenuta di cui all’art. 11 Legge n. 413/91;
  • Somme corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia per la cessazione di funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva. Ritenuta di cui all’art. 17, co. 1, lettere d), e), f), del TUIR;
  • Ritenute sui corrispettivi per le locazioni brevi. Ritenuta di cui all’art. 4 D.L. n. 50/17.

Chi sono i soggetti esonerati?

Vi sono anche alcune categorie di sostituti di imposta sono esonerati dal rilascio, in particolare:

  • Privati datori di lavoro, per compensi erogati a collaboratori familiari, autisti e giardinieri;
  • Privati committenti che erogano reddito a fronte di attività di lavoro autonomo (es. caso di privato che riceve fattura o ricevuta (per lavoro autonomo occasionale) da un committente;
  • Soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non determinano reddito per il percipiente.

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