Bilancio 2025: In pensione con la previdenza complementare
![CDATA[I commi 181-185 della Legge 207/2024 riconoscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, di computare, su richiesta dell’assicurato, al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell'assegno sociale stabiliti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Il valore teorico della rendita complementare, ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto (nel 2024 pari a 534,41 euro mensili), è determinato trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 vigente al momento del pensionamento. Per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione predetta, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare. Spetta ad un decreto interministeriale individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita. Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2030, sia elevato da 3 a 3,2 volte rispetto all’assegno sociale il valore degli importi soglia mensili necessari alla liquidazione della pensione anticipata. Inoltre, per i lavoratori che si avvalgono della facoltà, prevista al nuovo comma 7-bis dell’art. 24 del DL 201/2011, di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del conseguimento degli importi soglia mensili, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni decorrere dal 1° gennaio 2030. Con riferimento ai medesimi lavoratori, che si avvalgono della richiamata facoltà, la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.]]
I commi 181-185 della Legge 207/2024 riconoscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, di computare, su richiesta dell’assicurato, al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell'assegno sociale stabiliti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare.
Il valore teorico della rendita complementare, ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto (nel 2024 pari a 534,41 euro mensili), è determinato trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 vigente al momento del pensionamento.
Per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione predetta, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.
Spetta ad un decreto interministeriale individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.
Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2030, sia elevato da 3 a 3,2 volte rispetto all’assegno sociale il valore degli importi soglia mensili necessari alla liquidazione della pensione anticipata.
Inoltre, per i lavoratori che si avvalgono della facoltà, prevista al nuovo comma 7-bis dell’art. 24 del DL 201/2011, di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del conseguimento degli importi soglia mensili, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni decorrere dal 1° gennaio 2030.
Con riferimento ai medesimi lavoratori, che si avvalgono della richiamata facoltà, la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.]]
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