Azioni BPB: il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria decorre dalla conoscenza/conoscibilità del danno.

Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 17 gennaio 2025, n. 140. Massima redazionale Quanto alla domanda di risarcimento danni, va disattesa l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità[1]. Va osservato, infatti, che, […] The post Azioni BPB: il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria decorre dalla conoscenza/conoscibilità del danno. first appeared on Diritto del Risparmio.

Jan 20, 2025 - 18:55
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Azioni BPB: il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria decorre dalla conoscenza/conoscibilità del danno.

Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 17 gennaio 2025, n. 140.

Massima redazionale

Quanto alla domanda di risarcimento danni, va disattesa l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità[1].

Va osservato, infatti, che, secondo orientamento di legittimità ormai consolidato «in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale»[2]. Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l’eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte e il debitore che la solleva ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso[3].  Ed ancora, «In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l’onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all’esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità»[4].

Nella vicenda in esame, la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione. Pur tuttavia, in forza dei principi di diritto innanzi esposti, non avendo allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell’azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla la quale ha accertato la violazione da parte dell’Istituto di Credito, tra le altre, di carenze procedurali e di irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti.

Per tali ragioni l’eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale, decorrente dall’indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.

 

 

 

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[1] Cfr. Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017.

[2] Cfr. Cass. n. 29328/2024.

[3] Cfr. Cass. n. 14135/2019; Cass. n. 15991/2018.

[4] Cfr. Cass. n. 14662/2016.

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