Rimpatriati: stop alla procedura per l’indennità di disoccupazione
![CDATA[L’INPS, con il messaggio n. 184 del 17 gennaio 2025, facendo seguito alla Legge 207/2024 che ha disposto che non venga più riconosciuta l’indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2025, ha reso noto che è stata pertanto inibita la procedura per l’inoltro delle relative istanze. Si ricorda che l’indennità di disoccupazione, prevista dalla Legge 402/1975, è una misura di sostegno del reddito sotto forma di prestazione economica per i cittadini italiani lavoratori rimpatriati che, dopo aver lavorato all'estero ed essere rimasti disoccupati involontariamente a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto da parte del datore di lavoro estero, siano rimpatriati dopo il 1° novembre 1974. I requisiti per percepire l'indennità sono: essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto mentre, per le domande successive, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero. L'importo dell'indennità in parola, erogabile per un massimo di 180 giorni, è calcolato annualmente sulla base delle retribuzioni convenzionali.]]
L’INPS, con il messaggio n. 184 del 17 gennaio 2025, facendo seguito alla Legge 207/2024 che ha disposto che non venga più riconosciuta l’indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2025, ha reso noto che è stata pertanto inibita la procedura per l’inoltro delle relative istanze.
Si ricorda che l’indennità di disoccupazione, prevista dalla Legge 402/1975, è una misura di sostegno del reddito sotto forma di prestazione economica per i cittadini italiani lavoratori rimpatriati che, dopo aver lavorato all'estero ed essere rimasti disoccupati involontariamente a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto da parte del datore di lavoro estero, siano rimpatriati dopo il 1° novembre 1974.
I requisiti per percepire l'indennità sono: essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto mentre, per le domande successive, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.
L'importo dell'indennità in parola, erogabile per un massimo di 180 giorni, è calcolato annualmente sulla base delle retribuzioni convenzionali.]]
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