Ammortizzatori sociali: l’INPS illustra le novità 2025
![CDATA[L’INPS, con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, fornisce chiarimenti e precisazioni in merito alle novità introdotte dal Collegato lavoro (L. 203/2024), dalla Legge di Bilancio (L. 207/2024) e dal c.d. Decreto Milleproroghe (DL 202/2024), ai trattamenti di integrazione salariale per l’anno 2025, ricordando che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione dell’ammortizzatore salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. In ogni caso, non viene meno l’indicazione proveniente dalla giurisprudenza secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa. Invece, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale se non ha dato preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa. Comunicazione che si può ritenere assolta anche con l’UNILAV inviato dall’azienda. Quanto detto non vale per la comunicazione inviata dall’agenzia di somministrazione con il mod. UNISOM. Sempre in tema di ammortizzatori sociali, viene sottolineato che la Legge di Bilancio 2025 proroga nuovamente la concessione della CIGS per cessazione di attività (art. 44, c. 1 DL 109/2018 – L. 130/2018) che viene estesa anche ai datori di lavoro non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria. Viene anche prorogata la CIGS per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi (art. 22-bis del Dlgs 145/2015). L’ulteriore periodo di CIGS è pari a 6 mesi per la causale crisi aziendale e di 12 mesi per riorganizzazione aziendale e contratto di solidarietà. Ulteriori risorse sono concesse anche per l’indennità pari alla CIGS dei dipendenti delle imprese dei call center con organico superiore a 50 unità nel semestre precedente. Si specifica che i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Viene concesso anche un ulteriore periodo di CIGS, pari a 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale, per le imprese con rilevanza economica strategica (art.42 DL 75/2023 – L. 112/2023). Sono rifinanziati anche il trattamento a sostegno del reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria (Dlgs 72/2018) e la CIGS per sostenere le transizioni occupazionali (art. 22-ter Dlgs 148/2015). Riguardo alla risoluzione del rapporto di lavoro c.d. per fatti concludenti, ossia quando il lavoratore non rassegna le dimissioni con le modalità telematiche tramite il portale ministeriale (art. 26 Dlgs 151/2015), l’INPS precisa che la norma assolve a finalità antielusive e si prefigge l’obiettivo di evitare comportamenti non corretti nelle ipotesi in cui il lavoratore manifesti nei fatti la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro senza, tuttavia, adempiere alle formalità prescritte dalla legge, anche al fine di accedere alla NASpI che, in base alla vigente normativa, non può essere riconosciuta in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa. Indicazione sono state fornite anche in merito al nuovo requisito richiesto per la concessione della NASPI. Più precisamente il requisito delle 13 settimane di contribuzione deve sussistere all’interno del periodo intercorrente tra le dimissioni volontarie (o la risoluzione consensuale) e la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria. Per meglio comprendere l’ambito di applicazione della nuova disposizione, l’INPS propone il seguente esempio. Si supponga che un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda A, cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro (azienda B) che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa, il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi (dimissioni e successivo licenziamento), non può accedere alla NASpI. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpI. Riguardo all’indennità per congedo parentale pari all’80% per tre mesi, l’INPS evidenzia che la nuova disposizione è così
L’INPS, con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, fornisce chiarimenti e precisazioni in merito alle novità introdotte dal Collegato lavoro (L. 203/2024), dalla Legge di Bilancio (L. 207/2024) e dal c.d. Decreto Milleproroghe (DL 202/2024), ai trattamenti di integrazione salariale per l’anno 2025, ricordando che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione dell’ammortizzatore salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
In ogni caso, non viene meno l’indicazione proveniente dalla giurisprudenza secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa.
Invece, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale se non ha dato preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa. Comunicazione che si può ritenere assolta anche con l’UNILAV inviato dall’azienda. Quanto detto non vale per la comunicazione inviata dall’agenzia di somministrazione con il mod. UNISOM.
Sempre in tema di ammortizzatori sociali, viene sottolineato che la Legge di Bilancio 2025 proroga nuovamente la concessione della CIGS per cessazione di attività (art. 44, c. 1 DL 109/2018 – L. 130/2018) che viene estesa anche ai datori di lavoro non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
Viene anche prorogata la CIGS per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi (art. 22-bis del Dlgs 145/2015). L’ulteriore periodo di CIGS è pari a 6 mesi per la causale crisi aziendale e di 12 mesi per riorganizzazione aziendale e contratto di solidarietà.
Ulteriori risorse sono concesse anche per l’indennità pari alla CIGS dei dipendenti delle imprese dei call center con organico superiore a 50 unità nel semestre precedente. Si specifica che i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.
Viene concesso anche un ulteriore periodo di CIGS, pari a 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale, per le imprese con rilevanza economica strategica (art.42 DL 75/2023 – L. 112/2023).
Sono rifinanziati anche il trattamento a sostegno del reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria (Dlgs 72/2018) e la CIGS per sostenere le transizioni occupazionali (art. 22-ter Dlgs 148/2015).
Riguardo alla risoluzione del rapporto di lavoro c.d. per fatti concludenti, ossia quando il lavoratore non rassegna le dimissioni con le modalità telematiche tramite il portale ministeriale (art. 26 Dlgs 151/2015), l’INPS precisa che la norma assolve a finalità antielusive e si prefigge l’obiettivo di evitare comportamenti non corretti nelle ipotesi in cui il lavoratore manifesti nei fatti la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro senza, tuttavia, adempiere alle formalità prescritte dalla legge, anche al fine di accedere alla NASpI che, in base alla vigente normativa, non può essere riconosciuta in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa.
Indicazione sono state fornite anche in merito al nuovo requisito richiesto per la concessione della NASPI. Più precisamente il requisito delle 13 settimane di contribuzione deve sussistere all’interno del periodo intercorrente tra le dimissioni volontarie (o la risoluzione consensuale) e la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria.
Per meglio comprendere l’ambito di applicazione della nuova disposizione, l’INPS propone il seguente esempio. Si supponga che un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda A, cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro (azienda B) che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa, il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi (dimissioni e successivo licenziamento), non può accedere alla NASpI. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpI.
Riguardo all’indennità per congedo parentale pari all’80% per tre mesi, l’INPS evidenzia che la nuova disposizione è così articolata:
- un mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023);
- un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla legge di Bilancio 2024 e ulteriormente elevato all’80% dalla legge di Bilancio 2025;
- un ulteriore mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge di Bilancio 2025.
Infine, vengono evidenziate le novità relative all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo. Questa spetta se il lavoratore ha un reddito di 30.000 euro (in luogo dei precedenti 25.000 euro) e 51 giornate di contribuzione accreditate nel FPLS (e non più 60 giornate) come risultano nell’anno prevedente la presentazione della domanda.
Inoltre, adesso è possibile computare, ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità, i periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione; mentre non è più richiesto che il soggetto interessato debba seguire percorsi di formazione e di aggiornamento.]]
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